Euroconference News
Autore Dott. Davide Albonico
Nessun ripensamento per la “Branch exemption”
Le modalità applicative del regime sono state adottate con successivi documenti di prassi (provvedimento 28.08.2017 n. 165138/2017 e risoluzione 4/E/2018).
In buona sostanza, aderendo al regime in parola, gli utili e le perdite delle branch vengono tassati o dedotte nel solo Stato dove la stessa è ubicata, eccezion fatta per i Paesi a c.d. fiscalità privilegiata.
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