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Indeducibilità dell’IMU dell’IRES e dell’IRPEF – istanza di rimborso

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262/2020, ha stabilito “la illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile delle imposte sui redditi d’impresa. La riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., rilevata con riguardo alla indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile dell’IRES, infatti non può che coinvolgere anche l’indeducibilità dal reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF, poiché per effetto del rinvio disposto dall’art. 56 TUIR – «il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo» – esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell’IRES disposte all’art. 81 e seguenti TUIR”.

A ben vedere, se è vero che la Consulta si è pronunciata in relazione al periodo d’imposta 2012 (nel quale l’IMU sugli immobili strumentali era integralmente indeducibile dall’IRES e dall’IRPEF), è altrettanto vero che i principi espressi risulterebbero applicabili anche agli anni successivi in cui il Legislatore ha previsto una parziale deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali della Imposte sui redditi (si ricorda che solo dal 2022 in poi è stata prevista l’integrale deducibilità del tributo).

La Corte ha peraltro sottolineato che “Nel caso in esame, …, il mancato riconoscimento della deducibilità si riflette in un aggravio del tributo sui redditi causato soltanto dalla misura dell’IMU (divenuta, come si è visto particolarmente incidente per le imprese), che potrebbe, di fatto, azzerare lo stesso reddito netto o che paradossalmente potrebbe, in via di diritto, essere incrementata esponenzialmente dal legislatore con il solo limite della capacità contributiva desumibile dall’imposta indeducibile (…).

Altra conseguenza della rottura del principio di coerenza è, nel caso di specie, l’indebita penalizzazione, rilevata dal rimettente, di quelle imprese che abbiano scelto (opzione non certo biasimabile, perché funzionale alla solidità dell’azienda) di investire gli utili nell’acquisto della proprietà degli immobili strumentali rispetto a quelle che svolgono la propria attività utilizzando immobili in locazione: solo queste ultime possono infatti dedurre tutti i costi (i relativi canoni), non essendo soggette, come invece le prime, all’IMU (indeducibile)”.

Da quanto sopra, si è dell’avviso che il principio espresso dalla Corte Costituzionale è estendibile anche alle annualità successive al 2012 per quanto concerne la parziale indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’IRES (o dall’IRPEF), con la conseguenza che i contribuenti sono legittimati a richiedere il rimborso della maggiore IRES (o IRPEF) versata in ragione della cennata (parziale) indeducibilità di un costo d’impresa chiaramente inerente (e quindi integralmente deducibile).

Non da ultimo, e per completezza, si rileva, come anche la CTP di Parma si sia posta il problema a seguito del ricorso di una società contribuente per l’ottenimento del rimborso dell’IRES. I Giudici, in tal caso, con l’ordinanza del 12.4.2021, hanno rimesso gli atti alla Corte Costituzionale anche per le annualità 2014-2016.

A fini operativi/procedimentali si ricorda che per richiedere il rimborso è necessario presentare istanza motivata e documentata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dimostrando l’effettivo pagamento dell’IMU sugli immobili strumentali e la variazione in diminuzione esposta nella dichiarazione dei redditi, regolarmente presentata.

Possono essere richiesti a rimborso solo gli importi versati negli ultimi 48 mesi (termine decadenziale per la richiesta di rimborso delle imposte dirette, ai sensi dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973) ma si ritiene, si possano ricomprendere anche, semmai in sede contenziosa, gli ultimi dieci anni per indebito arricchimento dell’Erario.

Nel caso di specie, il diritto alla restituzione dell’IMU indeducibile è sorto nel momento in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale, che ha reso indebito il pagamento eseguito.

E’ presumile ritenere che (data la “delicatezza” della questione) gli Uffici finanziari rigetteranno l’istanza, o espressamente o tramite “silenzio- rifiuto” (che si forma in assenza di risposta nei 90 giorni successivi alla presentazione dell’istanza), così che il contribuente potrebbe poi adire la Commissione Tributaria Provinciale competente con apposito ricorso, al fine di ottenere un riconoscimento giurisdizionale del proprio diritto al rimborso e l’applicazione dell’art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992.