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AC TAX PILLS | 31.05.2021

Entro il 31 maggio deve essere versata l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2021.
In base ai dati in proprio possesso, l’Agenzia delle Entrate provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta. Entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, l’Agenzia, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, mette a disposizione del soggetto che ha trasmesso le fatture elettroniche al Sistema di Interscambio due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre di riferimento:
• dell’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate
all’imposta di bollo;
• dell’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per
l’assoggettamento all’imposta di bollo, ma che non riportano l’indicazione prevista.
A sua volta, il contribuente o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle Entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, procede alla variazione dei dati comunicati. Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (il 20 settembre per il secondo trimestre).

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