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Autore Dott. Angelo Carlo Colombo, Avv. Vincenzo Cristiano

Nuovi sistemi elettronici doganali verso il rinvio al 2025

Con la proposta di Regolamento 2 marzo 2018, COM(2018) 85 final, la Commissione europea si prefigge di modificare il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l’uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell’Unione europea.
Se approvato, il testo modificato consentirà un’agevole transizione dagli attuali sistemi, basati principalmente su supporto cartaceo, al nuovo ambiente elettronico previsto dal codice.

Ed invero, il Codice stabilisce che diverse procedure doganali andrebbero gestite mediante sistemi elettronici, indicando altresì che i dettagli e la pianificazione di tali sistemi dovrebbero essere definiti in un programma di lavoro distinto. Si ricorda che il programma di lavoro del codice doganale dell’Unione prevede la pianificazione di diciassette sistemi elettronici in tutto, sulla base del piano strategico pluriennale (MASP) per l’insieme dei progetti di informatizzazione doganale che viene elaborato e aggiornato periodicamente secondo la decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

In questo quadro, ben si comprende, la ratio della proposta è strettamente connessa alla vigenza delle disposizioni del Codice doganale dell’Unione, oramai operativo dal 1° maggio 2016. Più in particolare, l’art. 278 del Codice stabilisce che per le procedure doganali è possibile continuare a utilizzare gli attuali sistemi elettronici e cartacei fino a quando tutti i nuovi sistemi elettronici previsti dal codice non saranno operativi. L’articolo fissa per la fine del 2020 al più tardi il termine entro cui l’applicazione di queste disposizioni transitorie deve cessare. In linea con tale scadenza, il programma di lavoro prevede poi una serie di tappe per il completamento dei lavori sui sistemi elettronici entro il 2020.

Tra tali sfide, impossibili da prevedere al momento della fissazione della scadenza, figurano gli inevitabili ritardi nel completamento della progettazione dei sistemi elettronici, l’enormità del lavoro di interconnessione di diciassette sistemi elettronici in tutta l’Ue e la particolare complessità di alcuni di questi sistemi, la difficoltà di armonizzazione dei dati e la sequenza degli interventi.

Per tutti questi motivi, la Commissione ritiene che sia necessario prevedere una data successiva (al più tardi il 2025) per completare i lavori su alcuni dei sistemi.
Nello specifico, i sistemi da rinviare sono:
– gli aggiornamenti per i quali la principale sfida tecnica è costituita dall’armonizzazione dei dati, vale a dire l’aggiornamento del sistema di controllo delle importazioni (ICS), del nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), del sistema automatizzato di esportazione (AES) e del sistema nazionale per le esportazioni (compresa la componente relativa alle esportazioni del sistema nazionale dei regimi speciali);
– tre nuovi sistemi progettati per applicare elementi innovativi del codice, vale a dire lo sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI), la prova della posizione doganale delle merci dell’Unione e la gestione delle garanzie (GUM).

In siffatto contesto, tuttavia, il rinvio al 2025 del termine ultimo per l’attivazione di questi sistemi elettronici si pone in contrasto con il disposto dell’art. 278 del Codice, il quale consente l’uso di mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai sistemi elettronici programmati soltanto fino al 2020. Pertanto, puntualizza la Commissione, per i sistemi la cui attivazione sarà posticipata occorre prevedere una proroga del termine previsto dall’art. 278. Inoltre, continua la Commissione, è necessario intervenire rapidamente per garantire la certezza giuridica; le imprese e le Amministrazioni doganali potrebbero trovarsi in gravi difficoltà se, entro il 2020, alcuni dei sistemi elettronici non risultassero attivati e al tempo stesso la legge vietasse la possibilità di continuare ad usare in via transitoria soluzioni alternative.

La modifica dell’art. 278 del Codice nel senso sopra descritto comporterebbe come “ricaduta giuridica” l’applicazione per un periodo di tempo più lungo di alcune misure transitorie, di cui le principali sono: il sistema elettronico per la dichiarazione sommaria di entrata, il regime di transito e il controllo delle esportazioni continuerebbero a basarsi sulle versioni esistenti dell’ICS, dell’NCTS e del sistema di controllo delle esportazioni; il modulo cartaceo T2L continuerebbe ad essere vistato dalle autorità doganali come prova della posizione doganale delle merci dell’Unione; i regimi di transito dell’Unione esistenti basati sull’utilizzo di supporti cartacei per le merci trasportate per ferrovia, per via aerea o per via marittima continuerebbero ad applicarsi; i documenti cartacei potrebbero continuare ad essere utilizzati per notificare l’uscita delle merci dal territorio doganale; gli Stati membri dovrebbero scambiarsi per email le informazioni sulle garanzie usate per scopi diversi dal transito e conservarle nei rispettivi sistemi nazionali.