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Italia Oggi (n. 110 pag. 27)

Autore Dott. Angelo Carlo Colombo, Avv. Vincenzo Cristiano

Avviso di liquidazione valido solo con sentenza allegata

L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, è valido solo nel caso in cui sia stata allegata la sentenza oggetto di registrazione, non essendo sufficienti l’indicazione dei soli estremi.                                                  Questa la motivazione (dirompente) evidenziata dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 29402 del 7 dicembre 2017. In particolare, secondo i giudici di vertice, la mancata allegazione della sentenza rientra nel difetto di motivazione, come codificato dalla legge n. 212 dell 2000 art. 7, che, bene evidenziarlo, è diretta a tutelare il contribuente nel pieno e immediato esercizio delle sue facoltà difensive…

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