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Euroconference News

Autore Dott. Davide Albonico

Trasferimento del domicilio in Svizzera senza tassazione immediata delle plusvalenze latenti

Le clausole dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 (in breve anche ALCP), devono essere interpretate nel senso che ostano ad un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino trasferisca il proprio domicilio dallo Stato membro verso la Svizzera, preveda la riscossione, al momento del trasferimento stesso, dell’imposta dovuta sulle plusvalenze latenti relative a quote societarie detenute dal cittadino medesimo, mentre, in caso di mantenimento del domicilio nel medesimo Stato membro, la riscossione dell’imposta ha luogo solo nel momento di realizzazione delle plusvalenze, ovvero al momento della cessione delle quote societarie stesse.

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