Pubblicazioni

Italia Oggi (n. 132 pag. 33)

Autore Dott. Angelo Carlo Colombo, Avv. Vincenzo Cristiano

Startup innovativa rischio di fallimento

La startup innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali normativamente previste (concordato preventivo e fallimento), ma soltanto agli ulteriori istituti previsti dalla legge 3/2012, ovverosia accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio del debitore. Pur tuttavia, qualora la startup innovativa perda uno dei requisiti previsti dall. art. 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni della sua costituzione, è soggetta alle ordinarie procedure conscorsuali e, quindi, può essere dichiarata fallita.

per la lettura integrale dell’articolo, cliccare qui.