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Eutekne.Info - Il Quotidiano del Commercialista

Autore Dott. Angelo Carlo Colombo, Avv. Vincenzo Cristiano

Per costruzioni in prossimità della linea doganale verifica caso per caso

Le Dogane devono effettuare un sopralluogo e avvalersi di alcuni criteri di massima per stabilire se è necessaria o meno l’apposita autorizzazione

Con la nota n. 24499 del 6 aprile 2018, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane si è espressa con riguardo a un quesito in cui è stato chiesto di fornire un’interpretazione univoca, da valere su tutto il territorio nazionale, circa l’esatta individuazione della “zona di vigilanza doganale”.
Tale interpretazione consentirebbe agli operatori di conoscere preventivamente se, in base alla precisa localizzazione dei fabbricati da ivi realizzare e/o modificare, sia necessaria o meno l’acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 19 comma 1 del DLgs. n. 374/90.

Si ricorda che, in base a tale ultima norma, vigente in materia di edifici in prossimitàdella linea doganale e nel mare territoriale, “è vietato eseguire costruzioni e altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale”.
La predetta autorizzazione, prosegue la disposizione, “condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione”.

La violazione del divieto comporta l’applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all’intero valore del manufatto.
Inoltre, “il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell’ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore”.

Sull’argomento sollevato, l’Agenzia, dopo essersi soffermata sulla nozione di linea doganale (art. 1 del DPR 43/73), prende atto che, per quanto concerne il concetto di “prossimità della linea doganale”, di cui al primo comma dell’art. 19 del citato DLgs. n. 374/90, il legislatore non ha fornito parametri certi ai quali poter fare riferimento ai fini di una corretta applicazione della norma.

Per tale ragioni, l’Agenzia richiama, fra l’altro, l’ordinanza della Corte Costituzionale n. 31 del 21 febbraio 2008, con cui viene precisato che “… l’individuazione e la specificazione della nozione di «prossimità» alla linea doganale comportano una pluralità di soluzioniin funzione sia della diversa conformazione geografica che assume la linea doganale stessa sia delle molteplici esigenze di interesse pubblico cui è preposta la norma censurata, cosicché manca una soluzione costituzionalmente obbligata idonea a predeterminare in maniera rigida il concetto di «prossimità»”.

Conseguentemente, tenuto conto dei principi affermati nell’ordinanza della Corte Costituzionale, puntualizza l’Agenzia, è necessario che venga effettuata una verificacaso per caso, da parte dei competenti Uffici delle Dogane, mediante apposito sopralluogo e avvalendosi di alcuni criteri di massima, quali:
– la particolare configurazione orografica del tratto costiero interessato dall’opera;
– la presenza di strade di comunicazione;
– la transitabilità, l’osservabilità e la controllabilità di ciascun tratto confinario.
Ad esempio, la costruzione di opere posizionate a “valle” della prima strada carrabile a uso pubblico (vale a dire, tra la linea doganale e la strada pubblica più prossima) dovranno ritenersi, in linea di massima, soggette alla preventiva autorizzazione del competente Ufficio delle Dogane.

Per opere di manutenzione “ordinaria” autorizzazione non necessaria

Per completezza di trattazione, le Dogane aggiungono che, ove gli interventi previsti dall’art. 19 comma 1 del DLgs. 374/90 si sostanzino in opere di manutenzione “ordinaria”, ovvero di mere opere interne di ristrutturazione (es. opere estetiche o di rifacimento delle pavimentazioni), non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane.
Laddove, invece, si realizzino interventi di manutenzione “straordinaria” che alterino, modifichino od ostruiscano la controllabilità della linea doganale, il conseguimento della preventiva autorizzazione deve ritenersi sempre necessaria.